Art. 5.
(Presìdi di protezione civile).

      1. Nel rispetto della pianificazione generale disposta dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), della presente legge, ferme restando le disposizioni generali in materia di protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, al decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e al decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, e sulla base di una preventiva intesa promossa dalla regione con l'ente locale interessato anche al fine del reperimento delle necessarie dotazioni, qualora nel territorio del predetto ente locale ricorrano condizioni di particolare rischio di catastrofi naturali o indotte è istituito un presidio di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato, che svolge attività di informazione, prevenzione, previsione, allarme e primo soccorso in caso di emergenza.

 

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      2. I presìdi istituiti ai sensi del comma 1 svolgono le attività indicate nello stesso comma avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche al fine del necessario coordinamento con le organizzazioni di volontariato e con altre associazioni private, eventualmente costituite nel territorio del comune, che intendano prestare la loro attività nel presidio.
      3. Per la gestione del presidio, e con particolare riferimento alle attività di prevenzione e di previsione, il sindaco può istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti nel presidio stesso.